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L'A.T.E.R. di Padova

Chi siamo

Le Aziende Territoriali per l'Edilizia Residenziale nascono dalla trasformazione degli Istituti Autonomi Case Popolari attraverso la legge della Regione Veneto del 09.03.1995, n. 10, che ha disciplinato il nuovo ordinamento degli Enti Regionali operanti nel settore dell'Edilizia Residenziale Pubblica.

Con legge del 03.11.2017, n. 39 la Regione Veneto procede al riordino della disciplina dell’edilizia residenziale pubblica (ERP), per semplificare il quadro normativo regionale e, con l’occasione, procedere ad una revisione dell’assetto organizzativo e funzionale delle ATER - in coerenza con gli obiettivi di snellimento dell’azione amministrativa propri delle recenti manovre finanziarie nazionali - ed innovare taluni aspetti della disciplina dell’ERP, adeguandola al mutato contesto socio-economico della Regione, nell’intento di offrire una migliore risposta al bisogno dei soggetti richiedenti l’assegnazione di alloggio.


Le Aziende Territoriali per l’Edilizia Residenziale (ATER), sono enti pubblici economici strumentali della Regione, operanti nel settore dell’edilizia residenziale pubblica, dotati di personalità giuridica e di autonomia organizzativa, patrimoniale e contabile. 
 

Quanto all’organizzazione ed al funzionamento delle ATER - Titolo II, Disciplina delle Aziende territoriali per l’edilizia residenziale (ATER) - si rammenta che, nel corso della precedente legislatura, la legge regionale n. 10 del 1995 aveva subito le modificazioni apportate dalla legge n. 13 del 2013, intervenuta sul sistema di governance. Gli organi di gestione previsti dalla previgente normativa, Consiglio di amministrazione, Presidente del Consiglio di amministrazione, Direttore e Collegio dei revisori dei conti, erano stati, così, sostituiti dal Direttore generale, dal Revisore unico dei conti e dalla Conferenza unica dei sindaci, soggetto, quest’ultimo, rimasto concretamente non istituito presso le ATER. Orbene, la vigente norma, sulla scorta della valutazione degli esiti della riforma approvata nel 2013, reintroduce il Consiglio di amministrazione col suo Presidente, coadiuvati nella gestione dal Direttore, e conferma la figura dell’organo di revisione contabile individuata nel Revisore unico.

Sono, pertanto, Organi dell'ATER il Consiglio di Amministrazione composto da tre componenti, il Presidente, il Direttore, il Revisore unico dei Conti. 
Presso ciascuna ATER à stato istituito un Comitato tecnico con funzioni consultive. 
 

Le ATER provvedono a:

a)    attuare interventi di edilizia residenziale sovvenzionata, agevolata e convenzionata mediante l’acquisto, la costruzione e il recupero di abitazioni e di immobili di pertinenza anche attraverso programmi integrati e programmi di recupero urbano, utilizzando le risorse finanziarie proprie o provenienti per lo stesso scopo da altri soggetti pubblici;

b)    progettare programmi complessi, tra cui quelli integrati, di recupero urbano, di riqualificazione urbana e di rigenerazione urbana;

c)    progettare ed eseguire opere di edilizia nonché opere infrastrutturali e di urbanizzazione a servizio della residenza, per conto di enti pubblici;

d)    eseguire opere di interesse pubblico con particolare riferimento all’edilizia scolastica, universitaria, sociale, culturale ed alla sicurezza;

e)    svolgere attività per nuove costruzioni e per il recupero del patrimonio immobiliare esistente, collegate a programmi di edilizia residenziale pubblica;

f)    gestire il patrimonio proprio e di altri enti pubblici comunque realizzato, acquisito o conferito a qualunque titolo, nonché a svolgere ogni altra attività di edilizia residenziale pubblica rientrante nei fini istituzionali e conforme alla normativa statale e regionale;

g)    stipulare convenzioni con gli enti locali e con altri operatori di settore per la progettazione e l’esecuzione delle azioni di cui alle lettere a), b), c), d), e), f);

h)    svolgere attività di consulenza ed assistenza tecnica a favore di operatori pubblici e privati;

i)    intervenire, previa autorizzazione della Giunta regionale, con fini calmieratori sul mercato edilizio, mediante l’utilizzazione di risorse proprie non vincolate ad altri scopi istituzionali, realizzando abitazioni allo scopo di locarle o venderle a prezzi economicamente competitivi;

j)    formulare proposte sulle localizzazioni degli interventi di edilizia residenziale pubblica;

k)    assegnare gli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà;

l)    applicare le sanzioni amministrative previste dalla presente legge secondo le procedure stabilite dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 “Modifiche al sistema penale” e successive modificazioni, per gli alloggi in proprietà.

Vengono, inoltre, a queste attribuite ulteriori funzioni, quali (articolo 7):

  • la gestione e la valorizzazione del patrimonio dismesso delle unità locali socio sanitarie (ULSS) o trasferito all’amministrazione regionale o di altri enti, ai sensi dell’art. 3 del decreto legislativo n. 85 del 2010;
  • le funzioni di stazione unica appaltante, secondo il decreto legislativo n. 50 del 2016;
  • l’esecuzione di opere di edilizia nonché di opere infrastrutturali e di urbanizzazione a servizio della residenza, per conto di enti pubblici e l’esecuzione di opere di interesse pubblico con particolare riferimento all’edilizia scolastica, universitaria ed alla sicurezza;
  • il rilascio di attestazioni, su richiesta degli interessati, di qualità ambientale ed energetica degli edifici, secondo gli indirizzi di cui alla legge regionale 9 marzo 2007, n. 4;
  • la verifica della progettazione in materia di lavori pubblici nelle forme stabilite nelle norme sui contratti pubblici.

 

Gli aspetti di significativa innovazione, nei principi legislativi di gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, sono sostanzialmente:

  • la previsione, ai fini della partecipazione al bando di concorso per l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, dell’ulteriore requisito della residenza anagrafica da almeno cinque anni, anche non consecutivi e calcolati negli ultimi dieci anni, nel Veneto (articolo 24, comma 2, lettera a));
  • l’accesso alle graduatorie per l’assegnazione degli alloggi ERP sulla base di uno specifico indicatore di situazione economica (ISE-ERP) ed uno specifico indicatore di situazione economica equivalente (ISEE-ERP), che consenta un’adeguata analisi della situazione reddituale e patrimoniale del soggetto richiedente, considerando congiuntamente anche la composizione del nucleo familiare cui lo stesso soggetto appartiene, in termini di numerosità e di caratteristiche (articolo 24, comma 2, lettera e) ed articolo 26);
  • la verifica della capacità economica della famiglia mediante l’utilizzo di indicatori di consumo ISTAT (articolo 26, comma 4);
  • la conversione dei contratti di locazione a tempo indeterminato in contratti di locazione a termine, al fine di intervenire positivamente sul tasso di rotazione dei beneficiari, garantendo un adeguato e non procrastinabile ricambio delle famiglie in stato di bisogno nel sistema regionale ERP (articolo 33). La durata del contratto di locazione è stabilita in cinque anni e lo stesso è rinnovato ad ogni scadenza per uguale periodo se i requisiti per l’assegnazione permangono, con il limite di ISEE-ERP vigente in tale data, sempre che non si siano verificate le cause d’annullamento o di decadenza dell’assegnazione, disciplinate, rispettivamente agli articoli 30 e 31;
  • l’introduzione dei principi di equità e sopportabilità per il nucleo familiare dell’assegnatario, ai fini della determinazione del canone di locazione (articolo 35), in luogo del canone determinato esclusivamente sulla base del reddito, che - pur rispondendo ai bisogni di nuclei monoparentali e a basso reddito - non consente l’accesso al sistema di edilizia residenziale pubblica a nuove famiglie e non consente un equilibrato utilizzo del patrimonio e adeguati investimenti per il mantenimento dello stesso;
  • l’introduzione del principio di sostenibilità economica del sistema di edilizia residenziale pubblica, ai fini della determinazione del canone di locazione (articolo 35). Il canone di locazione sopportabile è determinato sulla base dell’ISEE- ERP dell’assegnatario e del suo nucleo familiare, (articolo 26, comma 1). L’assegnatario, in caso di variazione in diminuzione del reddito del nucleo familiare, ha diritto - su documentata richiesta - alla rideterminazione del canone (articolo 41, comma 3), mentre, qualora in occasione della verifica annuale della situazione economica di cui all’articolo 41, questa risulti superiore al limite vigente per l’accesso all’edilizia residenziale pubblica - fissato in 20.000 euro (articolo 26, comma 3) - il canone di riferimento viene rivalutato in funzione di quanto la condizione economica superi quella prevista per l’accesso stesso, fino a raggiungere il canone massimo (articolo 35, comma 3);
  • il riordino delle funzioni delle commissioni per l’assegnazione e per i ricorsi sulla graduatoria e decadenza dall’assegnazione - con conseguente previsione di una commissione alloggi unica - in luogo delle attuali commissioni istituite in ogni provincia (articolo 32);
  • la definizione di una disciplina più puntuale della fattispecie dell’ospitalità temporanea, prevedente tanto l’indennità di occupazione, per periodi di ospitalità autorizzata superiori a trenta giorni e comunque non eccedenti i due anni, quanto l’applicazione di sanzione pecuniaria, sia in caso di omessa comunicazione di ospitalità, sia in caso di ospitalità non autorizzata che, comunque, è disposto risponda ad ipotesi di cessione parziale dell’alloggio, comportante la decadenza dall’assegnazione (articolo 39);
  • la previsione di un Osservatorio per la legalità e la trasparenza, istituito presso ogni ATER, per l’analisi e lo studio dei temi inerenti alle occupazioni abusive, alla morosità ed alle assegnazioni degli alloggi, di cui sono componenti il presidente dell’ATER, tre sindaci, tre comandanti della polizia locale, un rappresentante del coordinamento dei comitati degli inquilini, due rappresentanti sindacali (articolo 22).